SEZIONE APPROFONDIMENTI

 

 

 

 

Scadenza ICI  del 16/6/2008

Il D.L. 27/5/2008 n. 93 in G.U. n. 124 del 28/5/2008, in vigore da oggi, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2008, sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili di cui al Dlgs 30/12/1992, n.504:l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale da regolamento comunale, le unità immobiliari di cui all'art.6, comma 3 bis Dlgs 504/92, le unità immobiliari di cui all'art.8, comma 4 Dlgs 504/92, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art.8, commi 2 e 3 del citato decreto n.504 del 1992.
Precisazione su abitazione principale od abitazioni assimilate
L'esonero è infatti esteso anche ad alcune ipotesi a essa assimilabili. Sono riconducibili alla nozione di unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente anche alcune precise tipologie di immobili, tra cui quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti a abitazione principale dai soci assegnatari, gli immobili degli Iacp regolarmente assegnati, l'ex casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato. In quest'ultimo caso, l'equiparazione prevista in favore del coniuge non assegnatario vale purché lo stesso non possieda l'abitazione principale nello stesso comune dove è ubicata l'ex casa coniugale. La misura include anche gli immobili che i regolamenti comunali assimilano ad abitazioni principali, tra cui le case possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le abitazioni non risultino locate. Inoltre, resta ferma la possibilità per i Comuni di considerare come abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.
 

Scadenze fiscali UNICO 2008

Con l’approssimarsi delle prossime scadenze fiscali, riportiamo un prospetto riepilogativo delle scadenze di versamento e dei relativi codici tributo derivanti dal modello UNICO (dichiarazione dei redditi e IRAP):

Tipo versamento

Entro il

16 giugno 2008

Entro il

16 luglio 2008

con magg.ne 0,40%

Entro il

1 dicembre 2008

Saldo IRPEF 2007

4001

4001

 

Acconto IRPEF 2008 (prima rata)

4033

4033

 

Acconto IRPEF 2008 (seconda rata o unica soluzione)

 

 

4034

Saldo IRAP 2007

3800

3800

 

Acconto IRAP 2008 (prima rata)

3812

3812

 

Acconto IRAP 2008 (seconda rata o unica soluzione)

 

 

3813

Saldo addizionale regionale 2007

3801

3801

 

Saldo addizionale comunale 2007

3844

3844

 

Saldo IRES 2008

2003

2003

 

Acconto addizionale comunale 2008

3843

3843

 

Acconto IRES 2008 (prima rata)

2001

2001

 

Acconto IRES 2008 (seconda rata o unica soluzione)

 

 

2002

Fonte: Annuario del Contribuente 2008 – Agenzia delle Entrate

 

Elenco Clienti e Fornitori anno 2007 scadenza del 29-4-2008

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Antiriciclaggio, nuovi adempimenti dal 30 Aprile 2008  sugli assegni , vaglia cambiari , libretti al portatore ( alcune

disposizioni sono state abrogate e modificate dal 25/6/2008 con il il recente D.L. 112/2008  in corso di conversione )

Scarica il testo della Circolare

Dal  30 aprile 2008, chi emetterà (o riceverà) assegni bancari o postali, assegni circola­ri, vaglia postali e cambiari e li­bretti di deposito bancari o posta­li al portatore dovrà tenere con­to dei nuovi limiti imposti dal de­creto legislativo 231/2007, che ri­scrive le disposizioni antiriciclaggio .

Il decreto ha infatti disposto che i moduli di assegni bancari e postali, dal 30 aprile, siano rila­sciati dalle banche e da Poste ita­liane già muniti della clausola di non trasferibilità e che il cliente che vorrà ottenerli "liberi" dovrà richiederli per iscritto.

Gli assegni bancari e postali emessi per importi unitari pari o superiori a 5 mila euro, dal 30 apri­le compreso, dovranno recare il nome o la ragione sociale del be­neficiario e la clausola di non tra­sferibilità.

Gli assegni bancali, postali e circolari e i vaglia postali e cambiari "liberi" potranno essere trat­ti solo per pagamenti inferiori a 5mila euro e sconteranno un'im­posta di bollo di 1,50 euro, da paga­re su ogni modulo bancario o as­segno circolare .

Sulla girata degli asse­gni trasferibili dovrà poi essere riportato il codice fiscale del girante a pena di nullità: in mancanza, il titolo non potrà essere incassa­to. Il cassiere della banca, peral­tro, si limiterà a un controllo for­male del codice fiscale.

Mentre non occorre inserire il codice fi­scale del girante al momento dell'incasso, se è già conosciuto o identificato dalla banca.

I carnet degli assegni in banca o alle poste , o ancora detenuti dal correntista  emessi prima del 30 Aprile potranno continuare ad essere utilizzati , ma dovranno  rispettare i nuovi limiti e le nuove formalità di trasferibilità.

Gli assegni  effettivamente  emessi prima del 30 Aprile, per somme fino a 12.500 euro e incassati dal 30 Aprile in poi saranno comunque regolari.

Sui  vecchi carnet degli assegni non si dovrà  pagare l’imposta di bollo , anche se l’assegno viene usato dopo il 30 Aprile.

Anche per i libretti al portatore il saldo dovrà essere portato sotto i 5 mila euro entro il 30 giugno 2009

Tassa annuale per la bollatura e la numerazione dei registri e dei libri sociali.
Le società di capitali (S.p.A. – S.r.l. – S.a.p.A.) sono tenute a
versare entro il 17 Marzo 2008 la tassa annuale (concessione governativa)
per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri sociali.
Il versamento va effettuato con:

Modello F24, codice tributo 7085, anno di riferimento 2008.
Gli importi da versare sono di :
- Euro 309,87 per capitale sino ad Euro 516.456,90
- Euro 516,46 se il capitale supera Euro 516.456,90
Legge Finanziaria 2008 : Bonus a di € 1.200 a famiglie incapienti per gli anni 2007 e 2008

In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo che consente l’immediata disponibilità dell’ulteriore detrazione di 1.200 euro in favore delle famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico previsto dalla Finanziaria 2008. Saranno i sostituti d’imposta a erogare – direttamente in busta paga – il bonus fiscale previsto per l’anno in corso. L’ammontare sarà riconosciuto mensilmente, nella misura di un dodicesimo, entro la capienza delle ritenute corrispondenti a ciascun periodo di paga.

La nuova detrazione spetta al cinquanta per cento a ciascun genitore non legalmente ed effettivamente separato o, eventualmente, a ognuno in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice, o, in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, spetta a quest’ultimo per l’intero importo. Il soggetto avente diritto per il periodo d’imposta 2008 comunica al proprio datore di lavoro di essere in possesso dei requisiti richiesti per la fruizione del bonus fiscale e si impegna a informarlo di eventuali variazioni. Il sostituto d’imposta calcolerà il credito spettante, in via previsionale, ferma restando la rideterminazione dell’ammontare definitivo in sede di conguaglio fiscale. Provvederà, quindi, all’erogazione del bonus nello stipendio mensile, rapportandone la somma a ciascun periodo di paga, entro la capienza delle ritenute del mese, e – in caso di eccedenza – utilizzando le ritenute dei periodi di paga successivi.

È quanto dispone il decreto firmato il 31 gennaio scorso, dai ministri dell’Economia e delle finanze e delle Politiche per la famiglia, per i soggetti titolari esclusivamente di redditi da lavoro dipendente e assimilati, di pensione e quelli derivanti dall’abitazione principale. Il provvedimento distingue le regole per l’erogazione del bonus secondo la categoria dei contribuenti beneficiari. I soggetti, infatti, titolari anche o esclusivamente di altri redditi godranno del credito fiscale di 1.200 euro solo al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

La legge finanziaria, in vigore dal 1° gennaio 2008, dispone, inoltre, la retroattività della detrazione già a partire dai redditi 2007. Quest’ultima sarà riconosciuta dal sostituto d’imposta in un’unica soluzione, su richiesta dell’interessato che dichiara di non aver percepito altri redditi oltre a quelli presenti nel Cud e a quelli dell’abitazione principale.
Nel caso in cui il datore di lavoro non sia lo stesso dell’anno scorso, la richiesta deve essere presentata all’attuale sostituto d’imposta, corredata dal Cud relativo ai redditi 2007 rilasciato dal precedente. Se non fosse possibile erogare la somma per intero entro il periodo d’imposta, perché il credito eccede il monte ritenute, il sostituto evidenzierà l’importo residuo nel Cud, per consentirne il recupero da parte del contribuente nella dichiarazione dei redditi.
Come per l’anno in corso, i soggetti aventi diritto, che non hanno esclusivamente redditi da lavoro dipendente e assimilati o di pensione, quelli che per motivi vari non hanno un sostituto d’imposta nel 2008 o che non abbiano ricevuto il credito d’imposta, ad esempio perché non ne hanno fatto richiesta o per incapienza delle ritenute, potranno usufruire del bonus - relativo al 2007 - in sede di presentazione del modello 730 o di Unico PF.

Il credito può essere utilizzato in compensazione di altre imposte, compresa l’Ici o, a scelta del contribuente, può essere portato in diminuzione dell’Irpef dell’anno successivo o chiesto a rimborso. Analogamente, nel caso in cui il bonus erogato fosse stato superiore a quello spettante, in sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente dovrà provvedere alla restituzione di quanto percepito erroneamente, laddove non abbia già provveduto il sostituto d’imposta in sede di conguaglio fiscale.
 

Legge Finanziaria 2008 : Bonus  per locazione dell'abitazione principale  per gli anni 2007 e 2008

Il bonus per la locazione dell’abitazione principale è riconosciuto in misure diverse a seconda dell’ammontare del reddito e delle condizioni particolari dei soggetti beneficiari.
In via generale, è prevista una detrazione pari a:
- 300 euro in caso di redditi non superiori a 15.493,71 euro
- 150 euro in caso di redditi oltre i 15.493,71 euro ma non superiori a 30.987,41
Per i lavoratori dipendenti che si trasferiscono nel Comune di lavoro (a non meno di 100 chilometri dalla precedente residenza e comunque in una regione diversa dalla propria) spetta – per i primi tre anni – una detrazione pari a:
- 495,80 euro per i redditi non superiori a 15.493,71 euro
- 991,60 euro per i redditi compresi fra 15.493,71 e 30.987,41 euro
Debutta, inoltre, la detrazione in favore dei giovani fra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto d’affitto per l’abitazione principale, purché diversa da quella dei genitori. Anche per loro è prevista una detrazione pari a 991,60 euro per tre anni, ma soltanto in presenza di redditi non superiori a 15.493,71 euro. Le detrazioni non sono cumulabili fra loro.

Il decreto dispone che, per l’anno d’imposta 2008, la detrazione per canoni di locazione è riconosciuta, su richiesta del contribuente, a seguito di presentazione al datore di lavoro di una dichiarazione contenente gli estremi di registrazione del contratto di affitto, i requisiti relativi alla tipologia e all’ammontare del reddito, nonché il periodo per il quale l’immobile, oggetto della locazione, è adibito ad abitazione principale. Il sostituto d’imposta applica la detrazione in fase di conguaglio fiscale fino a capienza delle ritenute disponibili. Nel caso in cui la detrazione fosse superiore, lo stesso sostituto provvederà a indicare nel Cud l’importo non attribuito per consentire al contribuente di poterlo recuperare nella dichiarazione dei redditi.

L’effetto retroattivo della norma contenuta nella Finanziaria 2008, permette di beneficiare del bonus per le locazioni anche per l’anno d’imposta 2007. In questo caso, la detrazione d’imposta si concretizza soltanto in sede di presentazione di Unico PF o del 730. In realtà, questo avviene anche nel 2008, per l’importo della detrazione non riconosciuta, parzialmente o totalmente, dal sostituto d’imposta. Lo sconto fiscale superiore all’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni previste per redditi da lavoro dipendente o da pensione, dà luogo a un credito, nella dichiarazione dei redditi, che a scelta del contribuente, può essere utilizzato in compensazione tramite F24, anche per il pagamento dell’Ici, o essere portato in diminuzione dell’Irpef dell’anno successivo o chiesto a rimborso.
 

 

 

 

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